Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).

      1. La pubblica amministrazione è tenuta a privilegiare, tra le opzioni tecniche ed economiche presenti sul mercato, quelle che, in conformità alle finalità previste dall'articolo 1, assicurano l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto, garantendo le necessarie condizioni di neutralità, di validità tecnologica e di pluralismo informatico.
      2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, individua con proprio decreto i formati open standard e il loro ambito di utilizzo nella pubblica amministrazione.
      3. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'impiego ottimale di soluzioni open standard nella pubblica amministrazione, nonché i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso alla data di

 

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entrata in vigore del medesimo decreto e dei programmi da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni open standard da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici. Lo stesso decreto definisce, inoltre, i criteri per specifici programmi di formazione e di aggiornamento del personale della pubblica amministrazione all'utilizzo delle soluzioni open standard.